Domanda: ma il condominio ha obblighi derivanti dal GDPR?
Risposta secca: perché, prima con il D.Lgs. 196/03 non li aveva?
Sino dal Maggio 2006 il Garante, con apposito provvedimento, aveva ben chiarito quali siano gli oneri a carico del condominio e degli amministratori.
Riassumendo, il condominio è il Titolare del Trattamento dei dati personali, mentre l’amministratore è il Responsabile del Trattamento.
Dato che il condominio, inteso come persona giuridica, non ha “funzioni operative”, tutte le incombenze del GDPR sono a carico degli amministratori di condominio (come peraltro prima lo erano quelle derivanti dal D.Lgs. 196/03).
Vorrei ancora una volta segnalare che una delle maggiori problematiche riguardanti la protezione dei dati personali nei condominii è la videosorveglianza; “ho visto cose che voi umani …”.
Ricordato che la responsabilità civile e penale è solidale tra il Titolare ed il Responsabile del Trattamento, possiamo consigliare a tutti i condomini di scegliere e “ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” – art 28.1 GDPR.