Tra le innumerevoli disamine, valutazioni, interpretazioni e trattazioni sul Regolamento UE, ben pochi hanno “realizzato” uno dei nuovi cardini sui quale esso si basa.
La sicurezza è adesso divenuta un principio.
Art. 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali 1. I dati personali sono: ... f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Lo ripeto: “adeguata sicurezza – misure tecniche ed organizzative adeguate“; non c’è più sordo di chi non vuol sentire!