Ancora oggi, a distanza di 10 anni dal provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza , è possibile trovare impianti di videosorveglianza non dotati di informativa ridotta (i famosi cartelli con la videocamera) oppure se ne trovano senza essere compilati.
Inoltre, molti non sanno ancora che l’informativa ridotta deve essere affiancata da una informativa completa, da rendere disponibile agli interessati nella maniera più semplice ed accessibile possibile.
Alcuni la rendono disponibile, in formato cartaceo, all’ingresso dei locali; EDPB, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha emanato delle linee guida alla videosorveglianza, nelle quali è indicato che l’informativa videosorveglianza, per essere facilmente accessibile, deve essere presente in una apposita pagina del sito web aziendale, e nel cartello deve essere indicata la URL, meglio se tramite QR-code.
Spesso ho l’occasione di leggere queste informative complete, e spesso mi accorgo che chi le ha scritte non ha ben chiaro cosa abbia indicato; una informativa deve essere specifica del trattamento sul quale informa.
Indicarvi che “… il soggetto ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati trattati …” oppure, ancora peggio, di “ottenere la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico …” significa non sapere assolutamente cosa si è scritto.