Appare opportuno segnalare un dato che è passato piuttosto in sordina, anche tra gli addetti ai lavori.
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni) 1. Il responsabile della protezione dati e' designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Quindi, come si può leggere dal nuovo Codice novellato dal D.Lgs. 101, anche le autorità giudiziarie italiane debbono nominare un DPO-RPD.
Il Legislatore italiano conferma la estrema importanza della figura del Responsabile della Protezione dei Dati, specialmente negli ambiti dove si trattano dati personali che hanno molta rilevanza sulla dignità e quindi sulla vita delle persone.