L’Autorità di Controllo italiana (Garante Privacy), in apposito provvedimento, ha specificato le regole da adottare da parte di medici, farmacie ed ASL.
Come sapevamo, il medico non deve più chiedere il consenso per tutti i trattamenti che riguardano finalità di cura.
Si presti però estrema attenzione al fatto che trattamenti diversi da questa specifica finalità necessitano di altra base giuridica (o del relativo consenso).
Da evidenziare la precisazione della Autority che in ambito sanitario è sussistente, in linea generale, l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti; pertanto sia singoli professionisti, pediatri, studi medici associati, ospedali privati, case di cura, RSA, aziende sanitarie, farmacie debbono avere il registro dei trattamenti.
Per quanto riguarda il DPO, il singolo medico, le farmacie, parafarmacie ed ortopediche non sono tenute alla nomina; essa è invece richiesta a studi medici associati, case di cura, ospedali privati, centri diagnostici, RSA, centri chirurgici e tutti coloro che effettuano trattamenti sanitari in larga scala.
Per approfondimenti segnalo i miei post precedenti: studi medici e DPO – soggetti privati obbligati alla nomina del DPO.
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