Perché l’Unione europea ha introdotto la Direttiva NIS2
La Direttiva NIS2 nasce dall’esigenza di rafforzare la resilienza digitale europea, superando i limiti della prima direttiva NIS e l’approccio puramente tecnico alla sicurezza.

L’evoluzione delle minacce cyber, la crescente dipendenza dai servizi digitali e l’interconnessione tra organizzazioni hanno reso evidente la necessità di un quadro normativo più maturo, capace di incidere su governance, responsabilità e gestione del rischio.
Le tipologie di entità previste da NIS2
La direttiva NIS2 distingue le organizzazioni soggette in due principali categorie: entità essenziali ed entità importanti. Questa distinzione non è formale, ma incide sul regime degli obblighi, sulle modalità di vigilanza e sulle responsabilità previste dalla normativa.
L’inquadramento di un’organizzazione come entità essenziale o importante avviene sulla base di diversi fattori, tra cui il settore di attività, gli ambiti operativi, le dimensioni dell’organizzazione e il ruolo svolto all’interno dell’ecosistema digitale.
Le organizzazioni potenzialmente soggette sono tenute a registrarsi sul portale dell’Autorità nazionale competente, individuata in Italia nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). A seguito della registrazione, l’autorità procede all’identificazione dell’entità e alla sua classificazione ai fini dell’applicazione della direttiva. I criteri di classificazione sono stabiliti dalla normativa, ma la qualificazione dell’organizzazione come entità essenziale o importante viene formalizzata dall’ACN a seguito della registrazione e delle verifiche previste.
Il ruolo di ACN nell’attuazione della NIS2
In Italia, l’attuazione della direttiva NIS2 è affidata all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), individuata come autorità nazionale competente.
L’ACN svolge un ruolo di coordinamento, indirizzo e vigilanza, occupandosi della gestione delle registrazioni, dell’identificazione dei soggetti impattati e della definizione delle misure applicabili, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale.
L’obiettivo non è un controllo meramente formale, ma la costruzione di un livello minimo e coerente di sicurezza e resilienza digitale, proporzionato al ruolo svolto dalle organizzazioni nei settori considerati critici o rilevanti.
Le misure minime e il FNCDP
Le misure minime richieste ai soggetti impattati dalla NIS2 non nascono dal nulla, ma derivano dal Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (FNCDP), adottato in Italia come riferimento metodologico per la gestione del rischio cyber.
Il FNCDP fornisce una struttura organica e coerente per l’analisi del rischio, l’individuazione delle misure di sicurezza e il miglioramento progressivo della postura di cybersecurity, allineandosi ai principali framework internazionali e agli standard di riferimento.
Le misure minime individuate dall’ACN rappresentano un sottoinsieme di controlli estratti dal framework, selezionati per garantire un livello di sicurezza iniziale e omogeneo per tutte le entità soggette, indipendentemente dalla loro dimensione o complessità.
I principali obblighi a carico delle entità NIS2
1. Governance e responsabilità del management
Il top management è direttamente responsabile della sicurezza.
- Obbligo di approvare politiche di sicurezza e verificare periodicamente l’efficacia delle misure.
- Formazione obbligatoria per amministratori e dirigenti, così come per gli operativi.
- Integrazione della supply chain security nelle decisioni aziendali.
- Adozione di un piano di gestione del rischio cyber coerente con il FNCSF.
2. Gestione della supply chain
- Valutazione dei rischi legati ai fornitori di servizi e tecnologie critiche.
- Clausole contrattuali che impongano misure di sicurezza minime.
- Monitoraggio continuo della catena di fornitura.
- In linea con il FNCSF, la supply chain è parte integrante della funzione Govern.
3. Cybersecurity e misure tecniche minime
Secondo ACN, i soggetti devono adottare almeno le seguenti misure minime:
- Gestione identità e accessi (IAM, MFA).
- Patch management e aggiornamenti periodici.
- Backup e ripristino sicuro.
- Monitoraggio e logging degli eventi.
- Protezione endpoint e reti (firewall, EDR, IDS/IPS).
- Segmentazione delle reti per isolare sistemi critici.
4. Incident response e continuità operativa
- Procedure di incident detection e response.
- Simulazioni ed esercitazioni periodiche.
- Canali chiari per la segnalazione interna.
- Piano di continuità e disaster recovery testato.
5. Reporting obbligatorio degli incidenti
Segnalazione ad ACN di incidenti rilevanti entro:
- 24 ore (early warning),
- 72 ore (notifica completa),
- 1 mese (relazione finale).
Documentazione di tutti i quasi-incidenti (near miss) e analisi post-evento.
6. Tempistiche di adeguamento
- La Direttiva NIS2 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024.
- I soggetti essenziali e importanti hanno tempo fino a ottobre 2026 per adeguarsi.
- Dopo questa data, sono previste sanzioni di milioni di euro e responsabilità diretta degli amministratori.
Dove supportiamo le aziende impattate da NIS2
Supportiamo aziende e organizzazioni su tutto il territorio nazionale nell’interpretazione degli obblighi NIS2 e nella costruzione di percorsi di adeguamento proporzionati.
Operiamo con particolare continuità nelle regioni limitrofe alla Toscana, come Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Lazio e Liguria, affiancando le realtà locali con un approccio concreto e contestualizzato.
ALCUNI NOSTRI APPROFONDIMENTI SUGLI OBBLIGHI NIS2 PER I SOGGETTI IMPORTANTI ED ESSENZIALI
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